Luigi Ciaramella 31/07/2008 Ancora adesso dopo quasi 17anni siamo al primo grado, una domanda chiedo a tutti e giusta questa riforma…….

Luigi Ciaramella 31/07/2008 Ancora adesso dopo quasi 17anni siamo al primo grado, una domanda chiedo a tutti e giusta questa riforma…….
Separazione delle carriere: primo via libera della Camera
Approvato con 174 voti favorevoli, 92 contrari e 5 astenuti, il disegno di legge costituzionale, il provvedimento passa ora all’esame del Senato https://www.facebook.com/share/v/14jmgeWMBr/
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Nella seduta di giovedì 16 l’Assemblea della Camera, con 174 voti favorevoli, 92 contrari e 5 astenuti, ha approvato in prima deliberazione il disegno di legge costituzionale che reca “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Il disegno di legge costituzionale intende novellare il Titolo IV della Costituzione con l’obiettivo di separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti. Il provvedimento passa all’esame del Senato.
Sommario
• Separazione delle carriere e Alta Corte disciplinare
• L’articolato
• Due distinte carriere
• Consiglio Superiore della magistratura, giudicante e requirente
• Alta Corte disciplinare
• Disciplina transitoria
Giustizia e Potere(i) Riflessioni sull’indipendenza del giudice, a cura di Campagnoli M. Novella, Daniele Luigi, Vignoli Alessia, Ed. CEDAM.
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Separazione delle carriere e Alta Corte disciplinare
Il provvedimento è preordinato a separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, per i quali vengono istituiti due distinti organi di autogoverno (Consiglio superiore della magistratura giudicante e Consiglio superiore della magistratura requirente).
È istituita un’Alta Corte disciplinare, cui è attribuita in via esclusiva la giurisdizione disciplinare, tanto nei confronti dei magistrati giudicanti quanto dei magistrati requirenti.
L’articolato
Il disegno di legge del Governo si compone di 8 articoli e apporta novelle agli articoli 87, 102, 106, 107 e 100 della Costituzione, mentre gli articoli 104 e 105 della Costituzione vengono integralmente sostituiti.
Due distinte carriere
Nel modificare l’articolo 102 Cost., si specifica che l’ordine giudiziario, di cui viene ribadita l’autonomia e l’indipendenza da ogni ulteriore potere, si compone di magistrati appartenenti alla carriera giudicante e di magistrati appartenenti alla carriera requirente, demandando alle norme sull’ordinamento giudiziario la disciplina delle rispettive carriere.
Consiglio Superiore della magistratura, giudicante e requirente
Per l’effetto, tramite l’integrale sostituzione degli articoli 104 e 105 Cost., vengono istituiti due distinti organi di autogoverno, il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente, a ciascuno dei quali spettano, per le rispettive competenze, le determinazioni concernenti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati giudicanti o requirenti.
La presidenza di entrambi i Consigli superiori organi è attribuita al Presidente della Repubblica.
Circa la composizione dei neoistituiti organi, ne sono membri di diritto il primo Presidente della Corte di Cassazione per quanto riguarda il CSM giudicante e il Procuratore generale della Corte di Cassazione per quanto riguarda il CSM requirente.
Gli altri membri di ciascuno dei Consigli superiori sono estratti a sorte, per un terzo da un elenco di professori e avvocati con almeno 15 anni di esercizio compilato dal Parlamento in seduta comune e, per i restanti due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti. Si prevede, inoltre, che i vicepresidenti di ciascuno degli organi sono eletti fra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento.
Alta Corte disciplinare
Il nuovo testo dell’articolo 105 Costituzione provvede a istituire un’Alta Corte disciplinare cui è attribuita in via esclusiva la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, tanto giudicanti che requirenti, competenza attualmente esercitata dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. L’Alta Corte è composta da 15 giudici selezionati tramite le seguenti modalità:
• 3 componenti nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio;
• 3 componenti estratti a sorte da un elenco di soggetti con i medesimi requisiti compilato dal Parlamento in seduta comune;
• 6 componenti estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità;
• 3 componenti estratti a sorte tra i magistrati requirenti in possesso dei medesimi requisiti richiesti per i magistrati giudicanti.
Il presidente dell’Alta Corte è individuato tra i membri nominati dal Presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento. L’articolato prevede la possibilità di impugnare le sentenze dell’Alta Corte dinnanzi all’Alta Corte stesse, che giudica in composizione differente rispetto al giudizio di prima istanza.
Disciplina transitoria
Attraverso una normativa transitoria si prevede il termine di un anno per adeguare le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare e si stabilisce che fino all’entrata in vigore di tali disposizioni continuino a osservarsi, nelle stesse materie, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale.

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